CCNL Scuola: siglato il contratto integrativo fino al 2028

Il contratto integrativo riguarda la mobilità del personale docente, educativo e Ata per il periodo 2025/2026-2027/2028

Il 29 gennaio 2025, come comunicato da Cisl-Scuola in una nota stampa, è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed Ata per il triennio 2025/2026-2027/2028. Insieme alla Cisl-Scuola erano presenti alla firma anche le altre OO.SS. Flc-Cgil, Snals-Confsal, Gilda-Unams e Anief.
Tra le molteplici novità inserite all’interno del CCNI vi sono le deroghe per il ricongiungimento ai figli minori di 16 anni e ai genitori over 65. I docenti titolari in un grado di istruzione potranno presentare domanda per il passaggio di ruolo, anche senza abilitazione per il nuovo grado, a patto che siano in possesso della specializzazione su sostegno sull’altro grado di istruzione. Sono state ampliate anche le disposizioni per l’assistenza ai familiari e sono stati introdotti nuovi elementi sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio. Per il servizio di insegnamento svolto da precario viene modificato il punteggio che sarà equiparato, nel corso dei 3 anni, a quello del servizio di ruolo. Soggetto a modifiche anche il punteggio per la continuità e per i figli; mentre, è stata inserita una procedura dedicata ai movimenti per i funzionari di elevata qualificazione. 
La palla passa ora al ministero che dovrà stabilire i tempi ed i termini entro i quali è possibile presentare le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo che, con tutta probabilità, potranno avere inizio nella seconda metà del mese di febbraio. 

CCNL Edilizia Industria. siglato il rinnovo

Previsto un aumento dei minimi pari a 180,00 euro al livello I

Lo scorso 29 gennaio è stato siglato da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Fenea-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
A livello economico è previsto un aumento di 180,00 euro al livello I, così ripartito: 
– 80,00 euro dal 1° febbraio 2025;
– 50,00 euro dal 1° marzo 2026;
– 50,00 euro dal 1° marzo 2027, con un recupero inflattivo dell’11% e un aumento sui minimi del 18%. 
L’aumento salariale al livello II (operaio qualificato) pari a 210,60 euro, è così ripartito: 
– 93,60 euro dal 1° febbraio 2025;
– 58,50 euro dal 1° marzo 2026;
– 58,50 euro dal 1° marzo dal 1° marzo 2027.
Il contratto decorre dal 1° febbraio 2025 fino al 30 giugno 2028. 
Le Parti si sono impegnate, inoltre, entro il 28 febbraio 2025, a concludere sui seguenti temi: catalogo formativo nazionale, sorveglianza sanitaria, istanze del settore, premialità; denuncia unica edile ed F24 con lavori della Commissione entro sei mesi; trasferta nazionale; lavoro straordinario; non sovrapponibilità dei cicli contrattuali.

Ebiterbo: sottoscritto l’accordo straordinario per danni atmosferici

 Al via la presentazione delle domande di contributo per i lavoratori e le imprese colpite dall’alluvione

In data 11 novembre 2024, le Parti sociali di Ebiterbo hanno siglato un accordo straordinario per danni atmosferici che prevede contributi a favore dei lavoratori e delle aziende dei territori dell’Area Metropolitana colpiti dagli eventi alluvionali di ottobre 2024.
A favore dei lavoratori si prevede un contributo volto al rimborso delle spese per i danni subiti all’abitazioni e pertinenze, per la sostituzione di mobili ed elettrodomestici e per la riparazione/sostituzione moto/autoveicoli/bicicletta a pedalata assistita non coperti da apposita assicurazione. Inoltre viene stabilito un contributo solidaristico per una integrazione fino al 100% della retribuzione persa in caso di sospensione o riduzione dal lavoro superiore al 40%, per un massimo di 30 giorni nel periodo ottobre/novembre 2024.
Invece, a favore delle imprese, è stato previsto un contributo per sostenere: 
– le spese relative a eventuale perizia di agibilità;
– le spese relative alla messa in sicurezza dei locali dell’impresa;
– le spese per il ripristino ovvero sostituzione di attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati;
– le spese sostenute per il ripristino dei locali o dei veicoli aziendali non coperti da apposita assicurazione;
– altre spese documentate conseguenti a danni diretti o indiretti provocati dagli eventi atmosferici.
Le domande potranno essere presentate entro il 30 settembre 2025 attraverso le modalità di seguito riportate:
– via web, accedendo dall’area riservata del sito, previa registrazione;
– spedizione postale all’indirizzo della sede di Ebiterbo tramite strumento idoneo ad accertare la data di invio;
– tramite PEC all’indirizzo amministrazione@pec.ebiterbo.it;
– consegna attraverso una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro, socie dell’Ente, alle quali è possibile chiedere assistenza per la compilazione della domanda. La stessa dovrà riportare data, timbro e persona di riferimento;
– a mano presso gli uffici dell’Ente, previo appuntamento.

La rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi per i professionisti

Fornite anche le istruzioni per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito (INPS, circolare 28 gennaio 2025, n. 24).

Anche quest’anno l’INPS ha fornito le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento (ai sensi della Legge n. 45/1990).

Ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2025, sono state aggiornate le tabelle allegate alla circolare n. 17/2024 in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice citato per il 2024, pari a +0,8%.

Con la circolare in commento, l’Istituto ha fornito anche le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1), la tabella I/2025 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,8% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e la tabella II/2025 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,8% (Allegato n. 3).

San.Arti: nel 2025 previste novità sui piani sanitari

Disponibile dall’anno in corso anche la nuova prestazione LTC, Long Term Care

Nell’anno 2025 il Fondo San.arti, Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell’artigianato, ha comunicato una riduzione dei piani sanitari che passeranno da tre a due. In particolare sarà possibile aderire, in alternativa al;
– piano per i dipendenti e loro familiari;
– piano per i titolari, soci, collaboratori e loro familiari. 
Per il piano valido per i dipendenti e loro familiari, quest’ultimi avranno il Piano sanitario del caponucleo, che non dovrà più tenere conto delle differenti prestazioni in due distinti documenti. Restano ferme le sette prestazioni dedicate ai figli minorenni registrati gratuitamente. I dipendenti avranno inoltre la possibilità di chiedere rimborsi a San.Arti anche per spese sostenute privatamente. Entro i limiti previsti dal Piano sanitario ai familiari iscritti torna disponibile la rete UniSalute per usufruire delle stesse prestazioni e per la prevenzione. Per tutte le prestazioni per le quali sono previste (visite, accertamenti, alta specializzazione) la franchigia, a carico dell’iscritto che si rivolge a strutture convenzionate con la compagnia assicuratrice, passa a 20,00 euro. 
Tra le novità si segnala la nuova prestazione LTC, Long Term Care, che ha la finalità di offrire un sostegno a coloro che si trovino in condizioni di non autosufficienza, con un supporto per le necessità quotidiane. 
Per il piano valido per i titolari, soci, collaboratori e loro familiari iscritti, tutte le prestazioni che erano erogate tramite UniSalute dal 2025 saranno fornite tramite SiSalute.
Infine, per eventi dal 1° gennaio 2025, SanArti erogherà in autogestione le indennità di ricovero per gli iscritti che si rivolgano al Servizio Sanitario Nazionale.

CCNL Rai: siglato l’accordo sul lavoro agile

Per la conciliazione vita/lavoro, avviate le procedure per la sperimentazione del lavoro agile dal 1° maggio 2025

Le OO.SS. Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Confsal-Libersind insieme alla Rai, assistita da Unindustria, hanno sottoscritto, in data 23 gennaio 2025 un verbale di accordo sul lavoro agile, al fine di favorire la conciliazione vita/lavoro per i profili professionali dell’area produttiva. La fase sperimentale, della durata di un anno, partirà dal 1° maggio 2025. L’adesione è volontaria e avverrà tramite la sottoscrizione di un accordo individuale che contiene e recepisce integralmente le disposizioni dell’accordo, in linea con quanto indicato dall’art. 19, L. 81 del 22 maggio 2017. Tra le altre cose, viene precisato che per le giornate di lavoro da remoto, l’azienda continuerà a corrispondere alle lavoratrici ed ai lavoratori il contributo mensa. Per i profili esclusi dal lavoro agile, vengono avviate procedure di flessibilità oraria, della durata di 12 mesi, a partire dal 1° maggio 2025. Avendo già sperimentato il lavoro agile, per le aree amministrativa ed editoriale, dal 1° marzo 2025, viene prolungato. 

CCNL Legno e Arredamento Industria: definito l’incremento dei minimi



Stabilito l’aumento a decorrere dal 1° gennaio 2025


Il 27 gennaio è stato siglato da Federlegno e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il verbale di accordo sull’adeguamento dei minimi per l’anno 2025, in applicazione di quanto previsto dal CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali sottoscritto in data 20 giugno 2023.
L’accordo prevede l’incremento dei minimi a decorrere dal 1° gennaio 2025, con la retribuzione afferente al mese di febbraio 2025.






















































Categoria MInimi 2024 Minimi dal 1° gennaio 2025
AD3 3.044,54 3.078,52
AD2 2.987,11 3.020,46
AD1 2.866,83 2.898,82
AC5 2.747,55 2.778,20
AC4 2.568,73 2.597,38
AC3/AC2/AS4 2.389,76 2.416,40
AS3 2.300,87 2.326,52
AC1/AS2 2.209,52 2.234,14
AE4/AS1 2.138,22 2.162,04
AE3 2.048,97 2.071,80
AE2 1.959,16 1.980,99
AE1 1.733,85 1.753,18

Licenziamento collettivo: applicabilità e soglie dimensionali

Fornite indicazioni sulla contestuale chiusura di unità produttive superiori e inferiori ai 50 dipendenti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 27 gennaio 2025, n. 1).

Con la risposta all’interpello in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni in merito all’ipotesi di un datore di lavoro che — avendo occupato, nell’anno precedente, più di 250 dipendenti — decida di procedere contestualmente alla chiusura di 2 distinte unità produttive, di cui una con oltre 50 dipendenti e l’altra con un numero inferiore a 50 dipendenti.
In particolare, nel quesito viene richiesto se in tale caso sia necessario osservare la procedura di cui alla Legge n. 234/2021 (articolo 1, commi da 224 a 237-bis) anche in riferimento all’unità produttiva che occupa meno di 50 dipendenti oppure se per quest’ultima sia possibile avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991.
Al riguardo, il Dicastero evidenzia che la disciplina, ai sensi del comma 224 del medesimo articolo 1, si applica al datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali citati che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 e precisamente ai datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti. Sussistendo i requisiti per l’applicazione di quest’ultima disciplina, risulta pertanto irrilevante lo scrutinio di eventuali alternative ulteriori laddove, ad esempio, come nella fattispecie ipotizzata con il quesito posto con l’interpello in oggetto, si intenda procedere ad altre chiusure di sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dalle quali consegua il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50.
Infatti, i principi generali di tutela da applicare nei casi di licenziamenti giustificati da addotte ragioni economiche — rinvenibili nella Legge n. 223/1991 e volti ad assicurare parità di trattamento ai lavoratori dipendenti da un medesimo datore — non possono non continuare a costituire un punto di riferimento essenziale per la corretta interpretazione anche della Legge n. 234/2021 e delle sue finalità dichiarate, disciplinando quest’ultima un’ipotesi di licenziamento collettivo di particolare gravità per le sue ricadute sul tessuto occupazionale e produttivo, a livello nazionale.
Alla luce di tali elementi, il Ministero ritiene che nel caso in cui un datore di lavoro decida di procedere alla chiusura di più distinte unità, così come definite dalla citata Legge n. 234/2021, lo stesso sarà comunque tenuto ad attivare la procedura dettata da tale norma, laddove anche in una sola di esse si determini un esubero di almeno 50 unità di personale, dovendosi ritenere in tali casi impraticabili percorsi alternativi per pervenire alla risoluzione dei rapporti di lavoro.

CCNL Funzioni Centrali: firmato il rinnovo del contratto

Le sigle sindacali Fp-Cgil, Uil Pa e Usb Pi confermano il giudizio negativo e non firmano il contratto 

Nei giorni scorsi le Parti sociali hanno apposto la firma definitiva al contratto del comparto Funzioni Centrali 2022-2024 che interessa circa 195 mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.
Tra le novità, è previsto un incremento salariale di 165,00 euro medi mensili per 13 mensilità, corrispondente al 6% dello stipendio. Tale aumento, consentirà il riconoscimento di circa mille euro di arretrati medi fino a dicembre 2024. 
Inoltre, tale accordo prevede:
– l’istituzione in via sperimentale della settimana corta, offrendo la possibilità di concentrate le 36 ore settimanali in 4 giorni;
– potenziamento del lavoro agile attraverso una regolamentazione uniforme per buoni pasto e maggiore flessibilità nella scelta delle giornate da svolgere in questa modalità;
– modifiche alle posizioni organizzative con l’introduzione del diritto all’incarico per i funzionari con più di 8 anni di servizio, e norme specifiche sull’age management al fine di valorizzare l’esperienza dei senior mediante il mentoring verso i più giovani e attivare il reverse mentoring dei giovani verso i senior;
introduzione di 2 ore aggiuntive di permesso ai dipendenti over 60 per visite, terapie ed esami diagnostici. 
A fronte di queste novità, le OO.SS. Fp-Cgil, Uil Pa e Usb Pi hanno deciso di non procedere alla firma ritenendo che il contratto non vada a recuperare con gli aumenti stipendiali il maggiore peso dell’inflazione registrato nel triennio di rifermento.
Difatti, a parere delle stesse, l’inflazione complessiva registrata per gli anni 2022, 2023 e 2024, è pari al 15,4% e le risorse del contratto sono il 5,78%. Pertanto, nonostante producano adeguamenti sul tabellare di poco più alti, non recuperano neanche l’inflazione.
Inoltre, sottolineano anche che i dipendenti, con l’entrata in vigore del nuovo contratto, avranno una perdita definitiva del valore del proprio stipendio dal 2021 (anno di scadenza del contratto precedente) ad oggi pari a 146,51 euro al mese per un funzionario, 120,65 euro al mese per un assistente e 114,62 euro al mese per un operatore.
In più, gli aumenti dichiarati nel contratto, per effetto dell’indennità di vacanza contrattuale e degli anticipi già pagati dal governo, nei prossimi cedolini si tradurranno in aumenti mensili reali da un minimo di 47,22 euro per un funzionario ex Area III F7 ad un massimo di 80,33 euro di un funzionario ex Area III F1. 
Sul versante normativo, le sigle uscenti ritengono che la previsione della settimana corta non sia a vantaggio dei lavoratori e delle lavoratrici, in quanto questi non godranno di una riduzione dell’orario di lavoro settimanale ma bensì una compressione dello stesso in 9 ore al giorno, divenendo una settimana alquanto densa a discapito del lavoro di cura. 

CIPL Edilizia Perugia e Terni: stabilita l’erogazione dell’EVR 2025

Stabilita l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione fino ad un massimo di 75,00 euro

La Fillea-Cgil Umbria ha reso noto, mediante nota stampa, la sottoscrizione dell’accordo, siglato in data 15 gennaio 2025, per l’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione per il 2025 per i dipendenti del settore edile, artigianato, piccola e media industria e cooperative, delle province di Perugia e Terni.
Tra gli indicatori considerati vi sono la crescita della produttività, il rispetto degli obiettivi contrattuali e le performance aziendali aggregate. Come riportano le Sigle, l’importo dell’emolumento mensile oscilla da un minimo di 37,00 euro per il 1° livello fino a 75,00 euro, sulla base dei livelli di inquadramento.